UNA REVISIóN DE FARE RICORSO IN CASSAZIONE

Una revisión de fare ricorso in cassazione

Una revisión de fare ricorso in cassazione

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Come noto, ancorché nel nostro ordinamento processuale il “precedente” non abbia carattere vincolante, non vi è dubbio che lo stesso assolva ad una funzione di nomofilachia, tanto più ove provenga dal massimo Consesso: ed invero, consapevole di ciò il Legislatore, con legge 103 del 2017 ha statuito che ove una Sezione Semplice impar condivida un principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite debba rimettere la questione all'Autorevole Consesso (v. infra

618 c.p.p., l'uno diretto a rafforzare il ruolo delle Sezioni Unite, nella misura in cui prevede che la Sezione dissenziente rispetto a un principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite debba rimettere la questione all'Autorevole Consesso. L'altra, che consente alla Suprema Corte di enunciare d'ufficio il principio di diritto anche quando il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

Se il collegio della Settima Sezione ritiene sussistente la causa di inammissibilità emette ordinanza di inammissibilità; se invece non ritiene esistente alcuna causa di inammissibilità restituisce gli atti alla sezione remittente con provvedimento di cui impar è richiesta specifica motivazione.

Da ultimo, i successivi rilievi, che attengono a vizi relativi al giudizio svoltosi davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, impar possono formare oggetto di esame in questa sede.

La qualificazione di atto amministrativo dell’atto di avvio del procedimento disciplinare, peraltro, al di là dei rilievi evidenziati, non conforta la tesi della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo, anche per la sua natura di atto interno al procedimento (endoprocedimentale) amministrativo che si svolge davanti al Consiglio dell’Ordine locale, privo di una sua autonoma rilevanza esterna.

“… si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell’ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell’art. 606, comma 3, secondo periodo.

Come tali, impar possono formare oggetto di censura e di esame da parte di queste Sezioni Unite, dovendo in ogni caso, considerarsi assorbiti dalle conclusioni raggiunte in ordine all’esame prioritario del primo motivo. Conclusivamente, il primo motivo di ricorso è rigettato; i successivi sono dichiarati assorbiti.

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notificare il ricorso alle altre parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata. Ad esempio: se tu avevi fatto causa a Tizio, Caio e Sempronio, il ricorso dev’essere notificato a tutti e tre.

La Corte di Cassazione può anche accogliere il ricorso senza rinviare ad altro giudice: è il caso, ad esempio, di quando viene riconosciuto un difetto assoluto di giurisdizione.

2. Decadenza: se il ricorrente presenta l'appello dopo il termine stabilito dalla legge, Get More Info o se non rispetta le formalità previste per la sua presentazione.

Nel nostro ordinamento, sono previsti tre gradi di giudizio. Questo significa che una determinata controversia è esaminata da 3 giudici diversi: il tribunale ordinario useful reference nel primo jerarquía di giudizio, la Corte d’Appello nel secondo graduación di giudizio e la Corte di Cassazione nel terzo e ultimo grado di giudizio.

rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa»

Come si anticipava in principio, il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a devoluzione parziale e a cognizione vincolata: ciò, in quanto il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti, con l'implicita prescrizione che siano stati presentati nel giudizio di merito posto che le questioni non contestate in appello passano in giudicato interno.

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